Art. 38.
(Esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza).

      1. Gli addetti agli organismi informativi non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualifiche sono sospese durante il periodo di servizio negli organismi medesimi per coloro che le rivestono in base

 

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agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.
      2. In relazione all'attività prevista da una specifica operazione e necessaria allo svolgimento di particolari compiti a essa inerenti ovvero indispensabili al compimento dell'operazione stessa, nonché per la tutela delle strutture, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza può essere attribuita dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, su proposta del Direttore generale del SIS. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e deve essere redatta entro quarantotto ore in forma scritta. La qualifica è attribuita per non oltre sei mesi ed è rinnovabile.
      3. L'autorità giudiziaria non può avvalersi di infrastrutture, di mezzi e di personale degli organismi informativi, ferma restando la possibilità che i direttori dell'AE e dell'AI li mettano a disposizione della polizia giudiziaria per specifiche esigenze investigative.
      4. In deroga alle vigenti disposizioni, il personale degli organismi informativi ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato, tramite i propri superiori, esclusivamente e a seconda dell'organismo di appartenenza, al Direttore generale del SIS e al direttore dell'AE o dell'AI, che ne riferiscono rispettivamente al Ministro delle informazioni per la sicurezza e al Ministro dell'interno. Se la denuncia è presentata da un addetto all'AE o all'AI, il direttore di questa ne riferisce altresì al Direttore generale del SIS perché ne informi il Ministro delle informazioni per la sicurezza.
      5. I direttori degli organismi informativi hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati.
      6. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 5 può essere ritardato, su autorizzazione del Ministro delle informazioni per la sicurezza, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali degli organismi informativi.
 

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